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Economia

Assicurazione auto ferme 2024: in quali casi non è obbligatoria e puoi evitare di pagare

Pubblicato da
Vincenzo Pugliano

Obbligo assicurativo, cosa succede nell’anno iniziato da poco per le auto ferme. Vediamo i dettagli della normativa.

Come noto circolare con l’automobile non è possibile se il veicolo è sprovvisto di assicurazione. Nel dettaglio è la RC Auto (responsabilità civile auto) che non deve mai mancare all’automobilistica. Questa polizza protegge l’assicurato in caso ci siano delle richieste di risarcimento danni a causa di incidenti involontari durante le guida.

Obbligo assicurativo, quali esenzioni – (Newsicily.it)

Molto semplicemente, se avvengono danni a cose o persone a causa di incidenti involontari durante la guida, l’assicurazione si attiva e copre le spese di risarcimento. Guidare un’automobile sprovvista di assicurazione può determinare multe molto salate da pagare e in caso di recidiva nel comportamento non lecito, si rischia la sospensione della licenza di guida.

Assicurazione auto ferme, si deve pagare sempre?

Se in passato le auto ferme e non circolanti purché in luoghi non aperti al pubblico, non pagavano l’assicurazione. Ora dal dicembre 2023, ogni veicolo circolante o fermo deve essere coperto da assicurazione civile. L’assicurazione è obbligatoria per ogni veicolo a motore, dalle caratteristiche, dal terreno e dallo stato di circolazione o fermo. Quindi anche i mezzi che circolano su aree con accesso limitato devono essere assicurati.

Auto ferme che non pagano l’assicurazione – (Newsicily.it)

Vi sono poi delle eccezioni all’obbligo assicurativo indicate chiaramente dalla legge. Si tratta di casi particolari, ma che sono da ricordare. Se un’automobile non circola perché demolita, esportata o ritirata non è obbligata all’assicurazione, così come non pagano i veicoli che sono fermi per decisioni giudiziarie, come nel caso di mezzi sequestrati o confiscati.

Non obbligati al pagamento infine sono i veicoli ai quali mancano parti essenziali come il motore, purché queste mancanze siano state comunicate alla compagnia assicurativa, per un massimo di 10 mesi che si estende a 11 per i mezzi storici. L’assicurazione quindi in questi casi non deve essere pagata.

Al contrario tutti i veicoli (compresi tutti a motore senza binari) con velocità massima oltre i 25 chilometri orari o peso superiore a 25 chili e velocità massima oltre i 14 chilometri all’ora, sono sottoposti all’obbligo di pagamento. I rimorchi di questi veicoli sono compresi, anche se non attaccati. Alcuni veicoli elettrici sono obbligati all’assicurazione, con indicazione del decreto ministeriale. Per esempio il monopattino elettrico dovrà essere assicurato dal 2024.

Da considerare che le carrozzine dei disabili non sono considerate veicoli e quindi non sono sottoposte all’obbligo. Infine si deve ricordare che l’assicurazione può essere sospesa, previa comunicazione alla compagnia, per un massimo di 10 mesi (che diventano 11 per le auto storiche) nell’anno di validità dell’assicurazione.

Pubblicato da
Vincenzo Pugliano