Bonus che vai, truffa che trovi. Ma con la nuova ondata di controlli dell’Agenzia delle Entrate si mette male per chi ha agito in malafede.
Tra i tanti bonus messi a disposizione dei contribuenti italiani dalle recenti manovre finanziarie, a quelli edilizi va sicuramente la parte del leone. Non a caso sono in molti ad averne approfittato per ristrutturare in maniera più o meno profonda la propria abitazione.
Ma, come sempre, c’è anche chi ha sfruttato le agevolazioni pur non avendone diritto, a discapito di altri (e più corretti) cittadini. Ed è proprio qui che entra in gioco l’Agenzia delle Entrate.
I controlli dell’Agenzia prevedono l’applicazione di tutta una serie di misure di contrasto alle frodi. A tal fine, si applicano le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973. In particolare, l’Agenzia procede, in base a criteri selettivi e tenendo conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni legate ai bonus edilizi. In che modo? Scopriamolo insieme.
I “furbetti” nel mirino dell’Agenzia delle Entrate
I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo in caso di utilizzo irregolare del credito d’imposta, e le mere violazioni formali, se non arrecano pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo, non implicano la decadenza delle agevolazioni fiscali. Se viene accertata la mancata sussistenza (anche parziale) dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero della parte di detrazione non spettante, oltre agli interessi e alle sanzioni previste.
In particolare, il decreto legge n. 34/2020, all’articolo 122-bis contempla specifiche misure per contrastare le frodi sulle cessioni dei crediti e il rafforzamento dei controlli preventivi. Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni per lo sconto o la cessione del credito, l’Agenzia delle entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di quelle comunicazioni che presentano una serie di profili di rischio (dati incoerenti o sbagliati, mancanza di requisiti).
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 1° dicembre 2021 ha poi stabilito criteri, termini e modalità per l’attuazione delle misure anti frode. Vale la pena rilevare che è stata introdotta la sanzione penale della reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro nei confronti del tecnico abilitato che espone informazioni false o manca di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sull’effettiva realizzazione dello stesso e attesta falsamente la congruità delle spese.