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Condominio e delega per assemblea: chi può fare le veci e quali sono i limiti

Pubblicato da
Pasquale Conte

Assemblea di condominio, quando si può chiedere la delega? Ecco chi può fare le veci e quali sono i limiti previsti.

Vivere all’interno di un contesto condominiale comporta tanti vantaggi, ma al tempo stesso alcuni obblighi e delle regole che vanno sempre rispettate. Questo per via del regolamento condominiale, una serie di normative approvate in assemblea e che prevedono la nomina di un amministratore. Che ha il compito di farle rispettare e di approvare delle modifiche, insieme alla maggioranza dei residenti.

Delega in assemblea condominiale, ecco come funziona secondo la Legge – newsicily.it

Come anticipato, un ruolo fondamentale in questo senso lo giocano quindi le assemblee. Ma cosa fare nel caso non si abbia la possibilità di partecipare? In alcune situazioni, c’è modo di ottenere la delega e mandare un proprio parente o fidato al posto nostro. Ecco tutto quello che dovete sapere a riguardo, tra diritti inclusi e previsti dalla Legge, limitazioni di ogni genere e così via. Sarete sicuri sempre di non farvi fregare.

Delega all’assemblea di condominio: ecco come funziona

È la Legge stessa a riconoscere la possibilità per ogni singolo condomino di non partecipare di persona ad un’assemblea condominiale. Andando dunque a delegare un proprio parente fidato. Che avrà facoltà di rappresentarlo, presentare le sue argomentazioni e anche esprimere il voto. Una sostituzione vera e propria, senza limite alcuno quando si è presenti.

Ecco come funziona la delega all’assemblea condominiale – newsicily.it

Ci sono però alcuni aspetti ai quali è bene fare attenzione. In particolare per i limiti all’uso delle deroghe in assemblea. Se si è in più di 20 nuclei residenti, infatti, una singola persona non può rappresentare più di un quinto dei condomini. Un vincolo che vuole promuovere la partecipazione personale alle assemblee, evitando una singola concentrazione eccessiva. Per i condomini fino a 20 residenti, invece, non ci sono regole alcune.

Non è ovviamente possibile delegare l’amministratore, mentre si ha la facoltà di affidare le proprie veci al presidente o al segretario dell’assemblea. O anche ad un terzo estraneo, con l’obbligo però di essere in grado di sostenere le argomentazioni del condomino assente. Interessante anche il tema del rapporto tra delegato e delegante. Con disposizioni specifiche sottolineate dalla Cassazione nella sentenza del 26 aprile 1994 n. 3952. In caso di delegante infedele, infatti, c’è modo di chiedere un risarcimento. A patto che si possa dimostrare di aver subito un danno effettivo e che il voto del delegato sia stato determinante per la maggioranza.

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Pasquale Conte