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Economia

Indennità NASPI anche per chi si dimette: i casi che permettono di ottenere l’assegno mensile

Pubblicato da
Emiliano Fumaneri

Naspi, in alcuni casi anche chi si dimette può percepire l’assegno mensile che spetta a chi ottiene l’indennità di disoccupazione.

Quando un lavoratore subordinato perde involontariamente il lavoro ha diritto ad avere la Naspi, cioè l’indennità di disoccupazione erogata dall’Inps. Ma cosa succede quando è il dipendente a dimettersi? Ha ancora diritto a ottenere la disoccupazione?

Naspi anche per chi si dimette: ecco in quali casi – newsicily.it

Per capirlo bisogna anzitutto partire dai requisiti necessari per poter accedere alla Naspi che sono innanzitutto lo stato di disoccupazione: la persona deve trovarsi senza lavoro, perso involontariamente, e deve dichiarare online (attraverso il portale nazionale delle politiche del lavoro) di essere immediatamente disponibile a partecipare alle misjytfure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego

La non volontarietà dello stato di disoccupazione è un altro requisito fondamentale. Sostanzialmente si parla di tutti i casi di licenziamento (incluso quello disciplinare). Per richiedere la Naspi servono poi almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. E nel caso delle dimissioni?

Indennità Naspi, ecco quando può averla quando ci si dimette

Il requisito dell’involontarietà della condizione di disoccupazione preclude in genere la Naspi a chi si dimette volontariamente o risolve consensualmente il rapporto di lavoro. Quando però sono presenti gli altri presupposti, in alcuni casi particolari di di dimissioni e di risoluzione consensuale si può comunque accedere alla Naspi. Ecco quali sono.

In alcuni casi particolari anche il dipendente dimissionario può avere la Naspi – newsicily.it

Il lavoratore dimissionario può ottenere la Naspi in caso di dimissioni per giusta causa. In altre parole, quando il lavoratore lascia l’impiego non per sua libera scelta ma a causa di comportamenti altrui che non rendono più possibile la prosecuzione del rapporto lavorativo. Ma non solo: può avere la Naspi anche la lavoratrice madre che si dimette nel periodo tutelato di maternità (vale a dire tra i 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).

Stesso discorso per il lavoratore padre che rassegna le dimissioni durante il primo anno di vita del figlio, a condizione che abbia goduto del congedo di paternità obbligatorio o del congedo di paternità alternativo in caso di morte, di grave infermità della madre, di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Nel caso della risoluzione consensuale, il lavoratore può godere dell’indennità di disoccupazione in due casi specifici: quando la risoluzione è avvenuta nel contesto della procedura obbligatoria di conciliazione (come previsto dall’articolo 7 delle norme sui licenziamenti individuali) oppure quando il lavoratore rifiuta il trasferimento a una sede distante oltre 50 km dalla propria residenza o raggiungibile mediamente con in mezzi pubblici in 80 o più minuti. 

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Emiliano Fumaneri