Le tasse universitarie pesano, ma se uno studente universitario vive da solo è possibile creare l’isee solo sul suo reddito? Ecco come funziona per legge.
Studiare fuori diventa un costo insostenibile per le famiglie italiane: i ragazzi non solo si trovano a pagare le tasse universitarie che sono già un’ingente spesa, ma devono anche far fronte al carovita che in quest’anno ha fatto triplicare il prezzo di generi alimentari, prodotti per la cura personale e soprattutto affitti e bollette. Un ragazzo di oggi spende quasi il doppio rispetto a tutti coloro che hanno potuto fare l’università negli anni precedenti.
A pagare di più ovviamente coloro che dovranno diventare studenti fuori sede: il costo maggiore mensile è proprio l’affitto. Ci si chiede allora se nell’Isee universitario di coloro che abitano da soli sia obbligatorio inserire anche gli stipendi dei genitori, o se si può considerare fuori dal nucleo familiare.
Per accedere alle agevolazioni di tipo universitario, come ad esempio la riduzione delle tasse universitarie, la richiesta di borse di studio o dell’alloggio nelle varie residenze universitarie, è necessario presentare una tipologia di ISEE specifico: l’ISEE Università. Questa tipologia di Isee è diversa perchè si riserva solo agli studenti e non ai lavoratori.Tutte le informazioni vengono raccolte in un quadro specifico, il quadro C, il quale si suddivide in tre sezioni: una per il soggetto beneficiario, una per la presenza o meno di genitori nel nucleo, la terza per individuare l’autonomia dello studente.
Il DPCM n. 159/2013 detta regole per quanto riguarda la composizione del nucleo e per i figli maggiorenni impone che se il figlio risiede con uno dei due genitori, oppure se non risiede con i genitori ma ha meno di 26 anni, deve far sempre riferimento al nucleo familiare, altrimenti farà nucleo a sé. Inoltre, si ricorda che un figlio maggiorenne è considerato a carico IRPEF dei genitori solo fino a quando i redditi da esso percepiti non sono superiori alla soglia di 2.840,51 euro, o 4.000 euro nel caso in cui il figlio abbia un’età inferiore ai ventiquattro anni.
Altra informazione a cui si deve far riferimento risulta essere l’anno considerato per la dichiarazione dei redditi per l’Isee. Ci si rifà infatti al reddito percepito nei due anni precedenti la presentazione della DSU e non quella dell’anno in corso. Se lo studente risiede fuori l’unità abitativa della famiglia da almeno due anni, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia, oppure se ha un reddito superiore ai 9mila euro già da due anni prima della presentazione della domanda, allora i redditi valutati saranno quelli del singolo studente. Se invece mancasse anche solo una delle condizioni suddette, allora lo studente non potrà essere considerato autonomo ai fini universitari.