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Economia

Marciapiedi dissestato, cosa succede se inciampi? In questi casi ti spetta di diritto un risarcimento

Pubblicato da
Alessandro Fabiani

Analizziamo un caso che rappresenta un importante precedente nella definizione delle responsabilità degli enti pubblici riguardo alla sicurezza delle infrastrutture urbane, cosa accade se inciampate su un marciapiedi dissestato?

Inoltre evidenzia come sia fondamentale garantire una costante manutenzione delle stesse per evitare incidentI simili in futuro.

Marciapiede dissestato, se cadi cosa accade? (NewSicily.it)

Andiamo a scoprirlo più da vicino.

Inciampare su un marciapiede dissestato: cosa succede?

Il Tribunale di Palermo ha recentemente emesso una sentenza che ribadisce la responsabilità degli enti pubblici proprietari delle strade in caso di infortuni causati dalle condizioni dissestate dei marciapiedi. Questa decisione giunge a seguito della causa intentata da una passante, caduta a causa di una buca sul marciapiede, che ha visto il Comune di Palermo condannato al risarcimento dei danni subiti.

La giurisprudenza italiana ha lungamente dibattuto sulla responsabilità degli enti locali per i danni derivanti da insidie presenti su strade e marciapiedi. Inizialmente, si faceva riferimento alla figura delle “insidie e trabocchetti” per individuare l’elemento soggettivo della responsabilità. Tuttavia, negli ultimi anni si è consolidata l’applicazione dell’articolo 2051 del codice civile anche a questi casi, liberando gli enti dalla responsabilità solo qualora dimostrino che il danno sia stato causato da eventi esterni non prevedibili o evitabili con un’adeguata manutenzione.

Strada dissestata, attenti: ma cosa accade? (NewSicily.it)

Secondo il Tribunale di Palermo, per configurare la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., è necessario che sussista un rapporto di custodia tra l’ente proprietario (il Comune) e il bene (il marciapiede) da cui deriva il danno. È sufficiente provare tale rapporto per far emergere la responsabilità del custode, salvo dimostrazione che il danno sia avvenuto per caso fortuito o forza maggiore.

Nel caso specifico trattato dal Tribunale palermitano, il Comune aveva tentato di difendersi attribuendo la manutenzione della strada a una società terza tramite contratto di servizio. Tuttavia, secondo i giudici, sarebbe stato necessario dimostrare che tale società fosse effettivamente tenuta ad interventi specificamente mirati alla prevenzione dell’infortunio occorso o che le anomalie segnalate non fossero state adeguatamente riparate.

Il Tribunale ha valutato gli oneri probatori spettanti alle parti coinvolte: mentre la ricorrente è riuscita a dimostrare pienamente l’accaduto e i danni subiti a causa della buca non segnalata sul marciapiede; dall’altra parte, il Comune non è stato in grado di fornire prove sufficientemente convincenti circa la propria estraneità ai fatti o circa l’impossibilità di prevenire l’accaduto attraverso adeguati controlli o manutenzioni. Di conseguenza, i giudici hanno accolto la richiesta della ricorrente condannando il Comune al risarcimento dei danni subiti.

Pubblicato da
Alessandro Fabiani