Esistono donazioni che non possono essere impugnate, né revocate. Ecco quali sono le fattispecie previste dalla legge.
Il regime delle donazioni è regolato, in Italia, dal Codice Civile. E, ovviamente, il Testo, oltre che sancire le modalità con cui aderire a questo istituto giuridico, pone anche una serie di paletti per ciò che concerne la possibilità di impugnare o cancellare la donazione stessa. Entriamo nel dettaglio di ciò che dice la legge.
In base al Codice Civile italiano, le donazioni possono essere soggette sia a impugnazione che a revoca. Gli eredi del donante possono impugnarne una se questa riduce la quota di legittima a loro spettante. La revoca, invece, può essere esercitata dal donante in specifici casi previsti dalla legge, come l’ingratitudine del donatario o la nascita di figli posteriore alla donazione. Proviamo a distinguere le varie fattispecie.
Come vedremo di qui a breve, la normativa italiana offre strumenti di tutela sia per i donanti che per i loro eredi e creditori, regolamentando chiaramente le condizioni per l’impugnazione e la revoca delle donazioni. Tuttavia, esistono anche donazioni che godono di una stabilità giuridica, non essendo soggette né a impugnazione né a revoca. Conoscere questi dettagli può aiutare a prevenire controversie e garantire che le donazioni avvengano in modo consapevole e conforme.
Quando una donazione può essere impugnata o cancellata
Gli eredi del donante hanno la facoltà di impugnare una donazione se questa ha leso la loro quota legittima. In tali casi, il giudice può annullare il trasferimento dei beni o del denaro donato, obbligando il donatario a restituire quanto ricevuto. Inoltre, anche i creditori del donante possono impugnare una donazione se questa compromette i loro diritti, rendendo difficile il recupero dei crediti.
Gli eredi possono impugnare una donazione solo se essa viola la quota di legittima a loro riservata. Se la donazione non rispetta le formalità legali richieste, come la redazione tramite atto notarile per quelle di valore non modico, gli eredi possono contestare la validità della donazione. Ci sono, invece, delle circostanze in cui la donazione non può essere impugnata. La prima avviene se la donazione non viola la quota di legittima. Non si può impugnare la donazione se il donante è ancora in vita.
Impossibile anche se è stata firmata una rinuncia all’azione di riduzione dopo la morte del donante. Infine, l’impugnazione è impossibile se sono trascorsi 10 anni dall’apertura della successione. Per quanto riguarda i creditori, non è possibile se il debitore ha altri beni pignorabili sufficienti a soddisfare i crediti, o se sono trascorsi almeno 5 anni dalla donazione.
La revoca può essere richiesta dal donante in due specifici casi previsti dalla legge: l’ingratitudine del donatario e la sopravvenienza di figli. La prima si riferisce a comportamenti gravemente offensivi o dannosi del donatario nei confronti del donante. La seconda comprende la nascita di un figlio, la scoperta di uno esistente o il suo riconoscimento successivo alla donazione. Per richiedere la revoca, il donante deve rispettare precisi termini temporali, 5 anni in caso di sopravvenienza di figli e 1 in caso di ingratitudine.