Il modello 730 non prevederà più limiti alle spese mediche. Scopriamo cosa cambia per i cittadini dopo l’ufficialità della novità.
Le detrazioni sanitarie 730 riservano delle novità importanti per i contribuenti che potranno recuperare più soldi del previsto. Una bella sorpresa, vediamo come approfittarne.
I contribuenti sono in procinto di compilare la dichiarazione dei redditi anche se la scadenza è fissata per il 30 settembre. Gli italiani hanno imparato che prima si inoltra il modello 730 prima arriveranno i soldi dell’eventuale rimborso IRPEF che si otterrà portando in detrazione molte spese effettuate l’anno precedente rispetto a quello dell’inoltro. Ecco che già a maggio parte la ricerca dei documenti necessari per verificare che i dati inseriti nella precompilata presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate siano corretti e completi.
L’attenzione deve essere massima quando si tratta di spese detraibili e deducibili perché non è detto che il Fisco sia riuscito a recuperare ogni singolo importo speso dal contribuente. Tra le spese detraibili citiamo quelle di istruzione, di assicurazione, mediche, funebri, veterinarie, gli interessi passivi del mutuo, l’affitto. C’è una novità che interessa proprio le spese sanitarie o meglio le spese per le prestazioni sanitarie riabilitative.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si possono detrarre al 19% anche le sedute dal podologo, dal logopedista, dallo psicologo o psicoterapeuta rientrando tra le professioni sanitarie riabilitative. L’elenco completo di chiarimento include anche le prestazioni svolte dal fisioterapista, dall’ortottista (assistente di oftalmologia), dal terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, dal tecnico della riabilitazione psichiatrica, dal terapista occupazionale e dell’educatore professionale.
Condizione necessaria per approfittare della detrazione nel modello 730 è conservare tutte le fatture o documento di certificazione del corrispettivo complete del nome della figura professionale che ha fornito la prestazione e della descrizione della prestazione sanitaria stessa. L’Agenzia delle Entrate, poi, sottolinea come ogni pagamento da detrarre dovrà essere effettuato con modalità tracciabili a meno che la prestazione non sia resa in una struttura pubblica o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.
In quest’ultimo caso, infatti, la prestazione si potrà documentare semplicemente con il ticket pagato tranne se la fattura rilasciata è per un soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione stessa. Servirà un’attestazione indicante che è stato un personale medico o paramedico a fornire la prestazione. La detrazione, come detto, è pari al 19% ma bisogna considerare la franchigia di 129,11 euro. Significa che il 19% si applicherà sulla somma eccedente tale franchigia.